NORME E REGOLAMENTI NELLA LAGUNA DI VENEZIA
Indubbiamente l'ambiente lagunare è delicato e giustifica una tutela particolare. Fatta questa premessa non si può non rilevare che le diverse autorità di bacino che detengono competenze (Autorità Marittima, Magistrato alle Acque, Commissariato Straordinario, Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia), hanno nel tempo prodotto una "ragnatela regolamentare" la cui complessità probabilmente ha costituito l'alibi per la sua diffusa inosservanza. Con la conseguenza che anche le norme effettivamente necessarie alla sicurezza o alla tutela del territorio sono spesso disattese.
Per districarsi è necessario tener conto che le acque della laguna di Venezia sono suddivise in tre ambiti di competenza riferibili ad Autorità diverse e con regole diverse:
A) le acque marittime portuali ed i canali di grande navigazione sono di competenza della Autorità Marittima e le norme pertinenti sono emanate con l'Ordinanza n. 175/09 della Capitaneria di Porto di Venezia "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel Porto di Venezia";
B) le altre acque e canali lagunari sono di competenza della Città metropolitana di Venezia e del Magistrato alle Acque e le norme pertinenti sono indicate dal "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta -deliberazioni del Cons. Provinciale 1998-2001- " e dalla ordinanza 93/2007 del Magistrato alle Acque;
C) i canali ed i rii cittadini di Venezia e delle altre isole comunali sono di competenza del Comune di Venezia e le norme di riferimento sono indicate dal "Regolamento che disciplina la circolazione acquea nel Comune di Venezia - Delibere n.216 del 7 ottobre 1996 e n.205 del 28 luglio 1997" e dalle successive Ordinanze n. 310,311,320,340/2006.
Cio' detto, riportiamo alcuni fra i punti essenziali delle norme vigenti in materia di navigazione lagunare, a titolo indicativo e senza garanzie di completezza:
- tutti i natanti con motorizzazione superiore a 10hp che navigano nella laguna di Venezia devono essere censiti. Se non immatricolati devono essere sottoposti ad una "immatricolazione locale" che puo' essere temporanea o definitiva e che comporta il rilascio di un documento e dei contrassegni (LVxxxxx). Procedura, modulistica e costi sono reperibili sul sito di Infrastrutture Venete;
- in tutti i canali esistono dei limiti di velocità compresi fra 5 e 20 Km/h (attenzione, non nodi). La relativa indicazione è sempre apposta all'inizio di ogni canale;
- nelle acque di cui al precedente punto A la navigazione a vela è consentita con limitazioni nel diritto di precedenza e nella possibilità di "bordeggiare" (vedi Ord. 175/09 C.P.). Nella bocca di porto di Chioggia è stata talvolta interdetta con specifica ordinanza;
- esistono tre ampie zone lagunari (c.d. zone blu) una nella laguna nord, una in quella sud-ovest ed una nelle adiacenze dell'isola di S.Erasmo, dove esistono limitazioni alla navigazione (larghezza max 2.30mt per barche a motore);
- i canali interni di Venezia, Murano e Burano sono navigabili solo dagli autorizzati;
- non è consentito ormeggiarsi alle briccole e ai pali segnaletici;
- la navigazione fuori dai canali segnalati è consentita con limitazioni.
Notizie più approfondite possono essere reperite, sul sito della Città metropolitana di Venezia nell'ambiente dedicato alla navigazione lagunare.